Art. 21.
(Notificazione della fissazione dell'udienza).

      1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione delle

 

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parti davanti al giudice istruttore è notificata a cura della parte ricorrente al resistente non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.